Il 24 Aprile è stato condiviso tra Governo, varie organizzazioni di rappresentanza datoriali (Confindustria...) e sindacali (Cgil, Cisl e Uil...) un aggiornamento del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".
Sintesi delle novità
Le novità più importanti riguardano:
la mancata applicazione del Protocollo determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni;
il rientro in azienda di chi si è ammalato è condizionata al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone;
il datore di lavoro deve collaborare con le Istituzioni che decidano, in zone particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche (come l’effettuazione del tampone);
la vigilanza del committente sul rispetto delle disposizioni anche riguardo al personale delle imprese terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso;
l'iniziale sanificazione straordinaria al momento della ripresa per le imprese in zone maggiormente endemiche o in presenza di casi sospetti di COVID19;
l'adozione della mascherina nei luoghi comuni come tendenziale (“di norma”) quale regola generale aggiuntiva rispetto all’obbligo già esistente nei casi di distanza inferiore a 1 metro;
favorire lo smart working, con sostegno da parte del datore di lavoro;
il distanziamento sociale attraverso interventi degli spazi e del tempo;
l'attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio (preferenza per il mezzo privato o messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali);
il medico competente, pur nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità, potrà suggerire mezzi diagnostici (es. tamponi) se lo riterrà utile;
l'opportuno coinvolgimento, per la ripresa, del medico nella individuazione dei lavoratori fragili (anche in relazione all’età) e per il reinserimento di quelli con pregressa infezione da COVID19;
la necessità, per il reinserimento dopo la malattia, di effettuare una visita anche a prescindere dalla scadenza del termine dei 60 giorni previsti dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter del Dlgs n.81/2008 (confermando quindi che si tratta di una misura non prevista dal Dlgs n.81/2008);
il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, che si conferma dover essere costituito in azienda.
Definisci le tue procedure specifiche, rispettando il protocollo, e integrale a sistema; poi forma il personale per assicurarti che rispettino le tue procedure e stabilisci dei controlli.
Buon lavoro.
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